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© Gruppo Croce Bianca - Torino

Gruppo Croce Bianca

Torino

STATUTO 

(edizione approvata il 10 novembre 2021)


Titolo I: Denominazione, Sede e Durata - Emblema e Colori - Scopi.

Art. 1
Il “Gruppo Croce Bianca", libera associazione storico-culturale piemontese, viene costituita il giorno 22 ottobre 1997 su iniziativa e impulso del Conte Alessandro Cremonte Pastorello .
Nel prosieguo l’associazione potrà essere denominata “Gruppo” o " Gruppo Croce Bianca".


Art. 2
Il nome specifico di "Croce Bianca" è stato scelto quale memoria storica dell'omonimo seicentesco Reggimento della gloriosa Brigata Piemonte dell'Armata Ducale Piemontese.


Art. 3
La sede è stabilita in Torino. La sua durata è a tempo indeterminato.


Art. 4
L'emblema del Gruppo è costituito dalla Croce Bianca Sabauda sul cui braccio superiore è "cucito" il Lambello Azzurro a tre pendenti, caratteristico del Piemonte, contenuta all'interno di un cerchio d'oro recante impresso il doppio verso carducciano " Bianca Croce Savoia " - "Dio Ti Salvi e Salvi il Re ".
Il cerchio è sormontato dalla Corona Reale d'Oro.
I colori del Gruppo Croce Bianca sono il Bianco, l'Azzurro e l'Oro.
Il motto del “Gruppo” è: “Piemònt fa grado!”.


Art. 5
Il Gruppo Croce Bianca non ha fini di lucro ed è totalmente apartitico.


Art. 6
Il Gruppo Croce Bianca intende principalmente promuovere la conoscenza e la valorizzazione della storia, della cultura, delle tradizioni del Piemonte e del suo popolo, alimentandole e divulgandole.
A tal fine il Gruppo Croce Bianca riconosce e considera componente essenziale ed inseparabile della storia piemontese quello straordinario fenomeno di simbiotica identità fra Dinastia e Popolo che, attraverso un millennio, costituì l'elemento determinante perché fossero proprio Casa Savoia ed il Piemonte ad avere la forza morale e la capacita materiale di realizzare l'Italia unita, facoltà che non ebbero altre dinastie ed altri popoli della penisola e che bene esprimeva Alfredo Oriani con le parole : essere italiano a forza d'essere piemontese! .
Il Gruppo Croce Bianca pertanto nutre la convinzione che l'istituto monarchico, meglio e più di qualsiasi altro, consente e favorisce la libera evoluzione naturale della società nella conservazione dei principi morali fondamentali, essenziali alla vita dell'Uomo, sintetizzabili nel trinomio Dio, Patria, Famiglia.
La "Corona" tutela, garantisce ed amalgama le differenze che caratterizzano le maggioranze e le minoranze delle popolazioni su cui regna, favorisce la coesione in un unico popolo e lo rappresenta.


Art. 7
Il Gruppo Croce Bianca intende principalmente agire nell’area dei cosiddetti "antichi Stati Sabaudi di terraferma".


Art. 8
Il Gruppo Croce Bianca riconosce nella storia e nella cultura subalpina la premessa ed il seme per la nascita della Patria Italiana ed al tempo stesso le radici e gli elementi culturali e spirituali comuni con le popolazioni dell'arco alpino accumunate, ad esempio, dal culto generalizzato di San Maurizio e dei Santi Martiri della Legione Tebea.


Art. 9
Il Gruppo Croce Bianca, nell'espletamento delle proprie attività statutarie, potrà conferire premi e riconoscimenti a quanti, persone fisiche, associazioni, enti religiosi, civili e militari, pubblici e privati, saranno ritenuti particolarmente significativi e meritevoli, agli effetti degli scopi perseguiti dal “Gruppo”.
Potrà altresì svolgere attività editoriale, pubblicando libri e/o periodici.


Titolo II: Associati


Art . 10
Possono fare domanda di ammissione al Gruppo Croce Bianca tutte le persone fisiche e/o giuridiche italiane e straniere, che siano presentate da almeno due associati uno dei quali sia membro del Consiglio Direttivo .
Il Consiglio Direttivo accoglierà la domanda con delibera votata a maggioranza assoluta dei componenti. L'ammissione o meno deliberata dal Consiglio è insindacabile e verrà comunicata all’istante.
La qualità di associato si acquista alla data della delibera e comporta l'esercizio dei diritti di partecipazione alla vita associativa, di tutela degli stessi e l'osservanza, sul piano giuridico e sul piano morale, dei doveri cosi come previsti dallo Statuto e dalle deliberazioni degli organi associativi.
L'associato deve, inoltre, comportarsi lealmente e correttamente nei confronti degli altri associati ed in conformità allo spirito ed ai valori del Gruppo, senza cadere in contraddizione con essi, in modo da non alterare mai la fisionomia del Gruppo Croce Bianca né lederne il prestigio.
L'esercizio dei diritti di partecipazione attiva e passiva alla vita associativa viene automaticamente sospesa quando l'associato risulti in posizione irregolare, di qualsiasi tipo o specie, nei confronti del “Gruppo”.


Art.11
Gli Associati si dividono in due specie Persone Fisiche e Persone Giuridiche ed in tre gradi: Ordinari, Sostenitori, Benemeriti.
Questi gradi hanno valenza unicamente agli effetti contributivi, mentre, per ogni altro aspetto della vita associativa, compreso l'esercizio del voto (un voto per ogni associato), la posizione fra specie e gradi è assolutamente paritetica.
Gli associati Persone Giuridiche sono rappresentati da una persona fisica da loro designata.
Il Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisi gli estremi e la convenienza e comunque in via
del tutto eccezionale, può nominare Associati Onorari.
Questi ultimi, in quanto tali, godranno del più riguardoso trattamento , ma non avranno diritto di elettorato attivo o passivo, né alcun diritto di voto.


Art. 12
La qualità di associato si perde per: dimissioni, decadenza, esclusione.
Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo almeno sessanta giorni prima della fine dell'esercizio associativo annuale.
La decadenza opera di diritto nei confronti dell'associato deceduto o irreperibile ed è dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che:
a) non assolva all’obbligo del versamento della quota associativa;
b) si sia reso inadempiente rispetto a qualsiasi altro obbligo statutario o derivante da delibera validamente assunta dagli Organi associativi .
L'esclusione deve essere comunicata per iscritto o con mezzi elettronici all’interessato specificando i motivi che l'hanno determinata. L'associato ha la facoltà di ricorrere al Proboviro entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
La presentazione del ricorso ha effetto sospensivo.


Titolo III: Organi


Art. 13
Sono organi del Gruppo Croce Bianca:
1) l'Assemblea Generale
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Collegio dei Revisori dei Conti;
4) il Proboviro.
Tutte le cariche di cui al presente Statuto sono gratuite.

Art. 14
L'Assemblea del “Gruppo” è costituita dalla totalità degli associati in regola con il versamento della quota associativa per l’anno in corso e senza alcuna pratica disciplinare o di contestazione pendente nei confronti del “Gruppo” stesso.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario precedente.
L'Assemblea straordinaria è convocata quando occorra deliberare su modifiche statutarie o sullo scioglimento del “Gruppo”.

Art. 15
La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è disposta dal Presidente o da chi ne fa le veci su conforme delibera del Consiglio Direttivo.
Essa può anche essere richiesta da almeno un terzo degli associati effettivi, con l'obbligo di specificare l'ordine del giorno. In questo caso il Presidente o chi ne fa le veci deve provvedervi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; ove non vi provveda, la convocazione verrà fatta con le stesse modalità dal Proboviro .
L'Assemblea ordinaria è convocata con mezzi elettronici o con lettera postale spedita almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. In caso d'urgenza la convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzo nel rispetto del preavviso di otto giorni.
L' Assemblea straordinaria è convocata con mezzi elettronici o con lettera postale spedita almeno trenta giorni prima della data fissata per l'adunanza.
Tanto per l'Assemblea ordinaria quanto per l'Assemblea straordinaria l'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione.

Art. 16
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno degli associati, in regola ad ogni effetto.
In seconda convocazione è valida quale che sia il numero dei presenti, purché in regola ad ogni effetto.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, di persona o per delega, non meno dei due terzi degli associati, in regola ad ogni effetto.
In seconda convocazione è valida quando sia presente almeno un quinto degli associati, purché in regola ad ogni effetto.

Art. 17
Tanto nelle Assemblee ordinarie quanto nelle Assemblee straordinarie ogni associato può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro associato, purché entrambi siano in possesso dei titoli per il pieno esercizio della vita associativa.
Ogni associato non può portare più di cinque deleghe, valide per tutte le convocazioni di una sola assemblea.

Art. 18
L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è di norma presieduta dal Presidente del Gruppo Croce Bianca o da chi ne fa le veci. In caso di loro assenza o impossibilità a presiedere l'assemblea può designare un altro associato.
Il Segretario Generale del “Gruppo” funge da Segretario dell'Assemblea ed in caso di sua assenza o impedimento il Presidente dell’Assemblea designa il sostituto scegliendolo fra i presenti.

Art. 19
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti validi espressi.
Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese con maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti validi espressi.

Art. 20
L'Assemblea ordinaria:
1) elegge il Consiglio Direttivo e, su proposta non vincolante del Consiglio Direttivo uscente, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Proboviro effettivo nonché uno supplente;
2) approva il bilancio consuntivo di ogni esercizio annuale;
3) delibera su ogni altro argomento di sua competenza ai sensi del presente Statuto e posto all'ordine del giorno a norma dei precedenti articoli.

Art. 21
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto e sullo scioglimento del Gruppo.

Art. 22
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri eletti nell'Assemblea ordinaria fra tutti gli associati in regola con gli obblighi Associativi.
Il Consiglio Direttivo uscente potrà proporre una lista di candidati.
Ciascun socio potrà inoltre candidarsi purché in possesso dei diritti associativi.
Prima delle votazioni il Consiglio Direttivo uscente proporrà all'Assemblea il numero dei membri che ritiene conveniente alla composizione del nuovo Consiglio.
Ogni votante dovrà indicare sulla scheda i nominativi dei candidati prescelti nella misura massima stabilita per l'eligendo nuovo Consiglio.
In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere, il Consiglio Direttivo potrà cooptare un sostituto o continuare fino alla prossima assemblea ordinaria a numero ridotto,
Il mandato dell'eventuale cooptato scadrà insieme a quella prevista per l'intero Organo.
Il Consiglio Direttivo eletto dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 23
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, un Vice Presidente con funzioni di vicario ed un Segretario Generale cui competono le funzioni di gestione operativa.
Le funzioni di tesoreria e/o deleghe speciali saranno ripartite fra le tre cariche suddette, salvo che il Consiglio deliberi l'affidamento di dette funzioni ad altri suoi membri.

Art. 24
II Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario.
II Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno ogni quattro mesi ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la meta dei consiglieri lo richieda .
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. La votazione ordinariamente è palese. La votazione segreta viene decisa dal Consiglio Direttivo ogni qual volta ne ravvisa la necessità.
Delle delibere del Consiglio si redige verbale che verrà sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario Generale.
I1 Consigliere assente per oltre tre sedute senza giustificato motivo, che deve essere ogni volta verbalizzato, può essere dichiarato decaduto dalla carica. Il Consiglio direttivo provvederà secondo quanto stabilito al precedente art. 22 (comma 6).
Nel caso di cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti eletti del Consiglio Direttivo, il Presidente o chi ne fa le veci convoca l'Assemblea ordinaria per l'integrazione del Consiglio stesso fino alla scadenza del quinquennio previsto dallo Statuto per l'Organo collegiale.

Art. 25
Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione del “Gruppo” con pieni poteri per la sua gestione ordinaria e straordinaria. Può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente assistito dal Segretario Generale.
Il Consiglio in particolare:
a) propone all'Assemblea la lista dei candidati per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, cosi come nominativi idonei all'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri (effettivo e supplente);
b) elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Segretario Generale;
c) Può affidare mandati ed incarichi a qualsiasi associato che ritenga idoneo a collaborare per la soddisfazione di esigenze specifiche, senza che ciò comporti titolo per la partecipazione al Consiglio con diritto di voto;
d) cura l'attuazione delle delibere assembleari e controlla il rispetto dello Statuto;
e) emana tutte le direttive per la gestione finanziaria e predispone il bilancio consuntivo;
f) stabilisce l'ammontare delle eventuali quote d'ammissione e delle quote ordinarie annuali;
g) delibera l'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati e prende atto, dichiarandolo, del loro recesso;
h) fissa le linee direttive della politica associativa ed i contenuti programmatici e progettuali di ogni esercizio annuale;
i) può nominare commissioni;
l) ove occorra, può conferire incarichi professionali o ingaggiare consulenti fra persone estranee al “Gruppo”, prestabilendone le attribuzioni;
m) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto.

Art. 26
Il Presidente ha la rappresentanza legale del “Gruppo” ad ogni effetto di Legge e di Statuto. Ne ha la firma che può delegare al Vice Presidente Vicario e/o al Segretario Generale.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza del “Gruppo” spetta al Vice Presidente Vicario.

Art. 27
Il Segretario Generale assicura il buon andamento del “Gruppo” e coadiuva gli altri Organi nell'espletamento delle loro funzioni.
Oltre alla cura nell'esecuzione delle delibere assunte, mantiene il collegamento con gli associati, intrattiene opportuni rapporti con Enti ed Uffici esterni, ma utili all'attività del Gruppo.

Art. 28
Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea degli associati, su proposta non vincolante del Consiglio Direttivo uscente. Dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
I Revisori eletti nella loro prima riunione provvedono ad eleggere fra di essi il Presidente.

Art. 29
Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede, nelle forme e nei limiti d'uso, al controllo della gestione amministrativa del Gruppo e procede alla verifica del rendiconto annuale predisposto dal Consiglio Direttivo.
Redige annualmente una relazione di commento al bilancio da presentare all’assemblea.

Art. 30
Il Proboviro ed il suo supplente sono eletti dall'Assemblea degli associati, su proposta non vincolante del Consiglio Direttivo uscente.
Durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Al Proboviro in carica, od al suo supplente in caso di indisponibilità del primo, spetta di decidere, nella veste di arbitro amichevole compositore sulle controversie eventualmente insorte fra associati o fra questi ed il “Gruppo” o i suoi Organi, circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto e delle deliberazioni aventi valore sanzionatorio prese dagli Organi associativi ed il suo lodo sarà automaticamente rato e valido, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione.
Il Proboviro, pertanto, decide insindacabilmente "ex bono et aequo", quale arbitro amichevole compositore, senza formalità di procedura e con la più ampia facoltà istruttoria. Il suo lodo è inappellabile.

Titolo IV: Amministrazione Finanziaria


Art. 31
Il fondo comune del “Gruppo” è costituito da:
a) quote ordinarie ed eventuali contributi straordinari:
b) quote d'ammissione, qualora fossero decise dal Consiglio Direttivo;
c) oblazioni ed erogazioni liberali;
d) contribuzioni, sovvenzioni e finanziamenti di enti pubblici e soggetti privati;
e) fondo di riserva;
f) lasciti, donazioni ed ogni altro cespite acquisito dal Gruppo.

Art. 32
Qualora il bilancio si chiuda in passivo l’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera sulle modalità di copertura finanziaria.

Art. 33
Il tesoriere dispone della cassa del Gruppo e ne risponde nei confronti del Consiglio Direttivo.
Esige e riscuote le quote ed i contributi associativi nonché ogni altro credito e provvede ai pagamenti necessari rispettando le deliberazioni degli Organi associativi.

Art . 34
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Titolo V: Modifiche Statutarie - Scioglimento del Gruppo


Art. 35
Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli associati in regola ad ogni effetto.
L'Assemblea straordinaria delibera validamente attenendosi alle prescrizioni indicate al 3° e 4° comma dell'art.16) per le modalità di costituzione ed al 2º comma dell'art.19) per l’approvazione delle delibere proposte.
Nell'ipotesi che le proposte di modifica siano formulate da un terzo degli associati in regola ad ogni effetto, è prescritto il parere preventivo argomentato del Consiglio Direttivo.

Art. 36
Lo scioglimento del “Gruppo” può essere richiesto, con proposta motivata, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo più uno degli Associati in regola ad ogni effetto.
Esso è deliberato dall'Assemblea straordinaria all'uopo convocata dal Presidente o da che ne fa le veci, per lettera o con mezzi elettronici con un preavviso di almeno sessanta giorni.
La delibera di scioglimento deve contenere - a pena di nullità - la nomina dei liquidatori del “Gruppo”, e le modalità di liquidazione.
L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad ente od associazione avente scopi analoghi od affini, escluso comunque qualsiasi rimborso agli associati.

Titolo VI: Disposizioni finali


Art. 37
Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di Legge in vigore.